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Piano Casa e Prevenzione del rischio sismico: contributi per gli interventi di miglioramento degli edifici

   
Per come avevo previsto nel mio articolo “ Piano casa, perché” di qualche giorno fa, la storia del Piano casa è ancora tutta da scrivere. Un primo tassello si è aggiunto in questi giorni.

Per meglio chiarire la vicenda riporto l’articolo al proposito pubblicato da una rivista specializzata.

“ L’art. 11 del D.L. 39/2009, convertito con L. 77/2009, ha istituito un "Fondo per la prevenzione del rischio sismico". Con l’Ordinanza 3907 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2020 (Suppl. Ord. n. 262), è stata definita la destinazione dei fondi stanziati per l'anno 2010 (42 milioni di euro.

I fondi sono utilizzabili per quattro tipologie di interventi:

1.      indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro);

2.      interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali strategiche, ad esclusione degli edifici scolastici;

3.      interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (34 milioni di euro per b) e c));

4.      altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (4 milioni di euro).

I contributi sono riservati a interventi nei Comuni nei quali l´accelerazione massima al suolo “ag” è superiore a 0,125g (elencati dall’allegato 7).

I fondi destinati alle indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro) sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali a condizione che provvedano a cofinanziare la spesa (per almeno il 50%); il documento di riferimento per la realizzazione degli studi è “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.

Per gli interventi del secondo tipo [ b)] la selezione è affidata alla Regioni; i contributi non sono concessi per edifici situati in aree a rischio idrogeologico classificate R4 dal piano per l’assetto idrogeologico, né per ruderi o edifici abbandonati, né per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Per gli interventi del terzo tipo [c)] il contributo per il singolo edificio, destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali, è stabilito nella seguente misura massima:

§  rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

§  miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

§  demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell´edificio preesistente, a meno che le norme urbanistiche consentano interventi di sostituzione edilizia. 

La ripartizione dei contributi fra le Regioni si effettua con i criteri definiti dall’Allegato 2. Le Regioni, d’intesa con i Comuni, individuano i territori comunali su cui attivare i contributi e i Comuni predispongono i bandi e poi trasmettono le richieste di contributo alle Regioni che stilano una apposita graduatoria, secondo la procedura definita dall’articolo 14”.

Soverato rientra tra i comuni aventi i requisiti richiesti ( ag > 0,125 g; Soverato  ag= 0,208618 g).

Questi contributi finanziari si vanno ad aggiungere alla premialità volumetrica del 35% prevista dal Piano Casa, “laddove consentito”.

 Ing. Leonardo Taverniti

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Piano Casa, perché?

   


Dopo l’emanazione della legge quadro nazionale, la Regione Calabria con L.R. 21/2010 ha approvato la normativa sul cosiddetto “piano casa”.

Attraverso le sue previsioni possono essere realizzati i seguenti tipi dì intervento:

1.   Ampliamenti sino al 20% della volumetria esistente per ogni singola unità abitativa, entro il limite di 200 mc e 60 mq di superficie.

2.   Demolizione e ricostruzione dell’esistente, con un premio volumetrico pari al 35% del volume esistente.

3.   Riqualificazione di contesti edificati in condizioni di degrado  e recupero di aree dismesse e similari con premialità del 35%, mediante la redazione dei cosiddetti “ piani di rottamazione ”.

I comuni entro 105 giorni dalla vigenza della normativa possono motivatamente intervenire per :

1.   Escludere parti del territorio comunale dall’applicazione della legge;

2.   Delimitare ambiti territoriali entro i quali la legge si applica con limitazioni e prescrizioni;

3.   Fissare deroghe ai parametri urbanistici (altezze, distanze etc) previsti dal vigente piano urbanistico generale.

Come ben può capirsi si tratta di norme estremamente innovative che possono però fare storcere il naso a più di uno.

Lo spirito immediato della legge è quello di creare le condizioni per dare un impulso alla ripresa economica stagnante.

Ma nella legge si intravedono altri motivi che   in un futuro neanche troppo lontano troveranno compiuta realizzazione con ampio risalto.

La legge sul Piano Casa viene emanata all’indomani dell’approvazione delle “Norme Tecniche sulle Costruzioni” nel gennaio 2008 ( NTC 2008). Si tratta della nuova normativa che regola le costruzioni in zona sismica.

Una norma estremamente innovativa che ha sancito definitivamente che tutto il territorio italiano è   a rischio sismico.

Va poi ricordato che il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e degradato.

E in tal senso le NTC 2008 non fanno sconti.

Infatti per gli interventi di ampliamento o soprelevazione su fabbricati esistenti gli adempimenti previsti dalle NTC 2008 sono molto stringenti: si richiedono  adeguamenti strutturali anti sismici molto invasivi e pesanti tali da renderne  antieconomica l’effettuazione a tutto vantaggio della demolizione e ricostruzione.

E’ facile capire che intraprendere un’attività del genere   è cosa molto costosa ed impegnativa, tanto da esserne sconsigliata per cui il patrimonio edilizio continuerebbe a degradare ed ad incrementare la propria vulnerabilità rispetto ai terremoti.

Ma in Giappone, uno dei paesi più avanzati al mondo e maggiormente soggetto all’azione dei terremoti, i fabbricati vengono ricostruitiogni 30÷40 anni per porre rimedio al degrado dei materiali di costruzione e ridurne la vulnerabilità.

In Italia questo non si pensa nemmeno.

La previsione quindi di dare un premio a chi procede a un’opera di demolizione  e ricostruzione altro non è che uno stimolo ed un incentivo per dare avvio a questa attività.

La previsione di uno stesso premio per interventi di riqualificazione urbanistica di larghi  brani di territorio  in condizioni di degrado ambientale segue la stessa logica.

Se pensiamo per un’attimo alle selvagge costruzioni degli anni ’60, ’70 e ’80 sulla base di previsioni urbanistiche ristrette ( Programmi di fabbricazione ) che hanno portato in molte città alla realizzazione di quartieri privi di strade adeguate, di parcheggi, di verde e con distanze tra fabbricati platealmente irrisorie, ci si può rendere conto della valenza che la legge “ Piano Casa” può avere sul territorio e sull’ambiente. Specie se rivista ed ottimizzata.

Ma la legge sconta qualche limite.

Per esempio  la parcellizzazione delle proprietà è un primo grande limite.

Infatti come riuscire a mettere d’accordo in tempi brevi i diversi proprietari di un condominio e di diversi condomini sia per  realizzare nuovi edifici e sia per procedere alla riqualificazione urbanistica di un’area mediante interventi di sostituzione edilizia? Un’impresa titanica.

Per esempio la remuneratività dell’intervento: sembra estremamente basso il premio volumetrico del 35% che da solo non riesce a garantire il successo dell’iniziativa.

Per esempio il limite temporale di 24 mesi

Come si riesce a pianificare e concretizzare un progetto tanto ambizioso in così poco tempo?

Per esempio l’attuale congiuntura economica e la difficoltà degli istituti di credito a concedere i mutui, con   parametri sempre più stringenti per la concessione  .

Se si saprà dare idonea risposta a queste problematiche,   la legge potrà trovare pratica applicazione in proiezione futura.

Non è peregrino pensare che l’attuale legge assurga a  carattere di norma pilota per stimolare il mercato, valutarne le reazioni del mercato e quindi apportarne i necessari aggiustamenti.

Credo perciò che la legge sul “Piano Casa “ non è uno strumento a termine ma un mezzo  che troverà in futuro grande applicazione, specie alla luce dell’odierna evoluzione  dell’urbanistica, non più statica ma dinamica.

Non appena la normativa sarà   più agile, puntuale e attuativa , superata la naturale fase  di gestazione che porterà ad una sua più completa formulazione, troverà concreta attuazione.

 Ing. Leonardo Taverniti

   
   


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