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Forma e Sostanza

   


Forma e sostanza sono due elementi che rivestono una peculiarità non certo secondaria in moltissimi, se non tutti, settori delle umane occupazioni. Il semplice salutarsi tra individui, conoscenti o meno, prevede il ricorso, l’utilizzo di una determinata forma, solitamente convenzionale, che sta alla base del successivo conseguente rapporto interpersonale. Ma non solo: una cerimonia (civile, religiosa, militare) si svolge secondo una determinata forma; un invito a colazione, pranzo o cena, di lavoro o non, viene rivolto secondo una determinata forma; il quotidiano lavoro si espleta secondo una determinata forma. E così via…….

Possiamo allegoricamente rappresentare la prima come il vestito, l’abito all’interno del quale trova alloggiamento la sostanza delle cose. Di riflesso, la seconda altro non è che il contenuto di tale involucro. Ma viene prima la forma o la sostanza? La forma prevale sulla sostanza? E in caso affermativo, sempre? E come o quando? La sostanza può fare a meno della forma? Intere biblioteche sono state scritte sul rapporto tra i due elementi; le migliori menti hanno dedicato la loro intelligenza ad investigare sulla relazione che intercorre tra forma e sostanza, sul loro eventuale conflitto, sulla loro necessaria (?) armonia.
La questione non è di poco conto in campo giuridico, laddove, in molti casi, la forma è addirittura necessaria per il “sostanziarsi” di specifici atti giuridici, idonei, di conseguenza, a produrre determinati effetti giuridici. Si tratta della forma “ad substantiam”. Altra è la forma “ad probationem”, richiesta ai fini della prova.
Ho ritenuto opportuno premettere quanto sopra al fine di potermi ricollegare ad una questione che ha recentemente tenuto banco sulle pagine dell’ospitale Soveratoweb. Mi riferisco, cioè, alla convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, in data 23 marzo u.s., in occasione delle manifestazioni indette per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Al fine di evitare spiacevoli equivoci e conseguenti discussioni “pro o contro qualcuno/qualcosa” – a tal proposito ricordo di essere sportivo e non tifoso (men che meno iscritto ad un “fan club”!!!!!!!) -, è mia intenzione concentrarmi non sulla sostanza, non sul merito della convocazione del civico consesso, non sull’ordine del giorno, non sugli intervenuti e/o sugli assenti e/o sugli spettatori e/o sulle autorità, non sull’utilità di un’eventuale tavola rotonda e/o sul………Tutto ciò, ripeto, attiene alla sostanza e al merito della questione.
A me interessa, invece, l’aspetto prettamente formale, che, peraltro, è stato messo in discussione. Mi occuperò, pertanto, esclusivamente della forma della convocazione dell’adunanza che, mi risulta – sia dallo scritto della Sig.ra Rombolà sia dal portale ufficiale dell’Amministrazione Comunale (“area Notizie > Consiglio Comunale del 23 marzo 2011”) – essere stata di carattere straordinario ed urgente.
A tal proposito, rammento, in primis a me stesso, che le convocazioni del Consiglio Comunale non avvengono d’impulso o “ad libitum”, ma, sono disciplinate (rivestono pertanto la tipologia di atti amministrativi endoprocedimentali) dal Regolamento Comunale, il cui art. 9 titolato “Funzionamento del Consiglio Comunale” statuisce, in sintesi, che le sessioni sono ordinarie (sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione; devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito) e straordinarie (medesimo contenuto ma convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito) e che in caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
In ultimo, ma non ultimo, è previsto, ed è la fattispecie che più da vicino ci riguarda, che “…. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno può essere indetta l’adunanza aperta del Consiglio Comunale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati oltre ai Consiglieri Comunali, Parlamentari, Rappresentati della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali, nonché professionisti incaricati per la redazione di progetti e studi. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati”.
Alla luce di quanto sopra, poiché il Consiglio Comunale (organo “sovrano” politico-amministrativo) ha inteso celebrare, per la parte di sua competenza, il citato anniversario attraverso la convocazione di un’apposita adunanza alla quale far partecipare oltre ai Consiglieri Comunali anche gli altri soggetti istituzionalmente richiamati, nonché consentire interventi “esterni” (adunanza aperta), mi sembra formalmente corretta, oltre ogni ragionevole dubbio, l’individuazione e la scelta della “forma” straordinaria di convocazione del civico consesso. Infatti, l’esiziale requisito oggettivo (opportunità di motivi di ordine sociale e politico) c’era tutto: chi può invocare il difetto di tali caratteristiche ad un evento celebrato a livello politico (con relative polemiche), su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento dell’intera popolazione, con finalità non solo storiche ma, e soprattutto, di richiamo all’identità nazionale????? Erano presenti, inoltre, i soggetti previsti dalla disposizione regolamentare. Non bisogna poi sottovalutare la circostanza “formale” che per poter far partecipare attivamente il pubblico e quindi realizzare quella partecipazione attiva della società alla augusta ricorrenza, vi era solo tale forma di convocazione: quella straordinaria dell’adunanza aperta!! Le altre tipologie, infatti, non prevedono la partecipazione diretta ed attiva del pubblico che può solamente assistere ai lavori consiliari.
Obiezioni, di poco conto, potrebbero essere sollevate circa il requisito dell’urgenza; ma, in mancanza di elementi certi, non posso che rifarmi alla data (22 marzo 2011) di pubblicazione della convocazione sul citato sito internet, 24 ore prima (da cui la formale “urgenza” procedurale) della prevista convocazione, anche se, oggettivamente, di qualche giorno successiva alle manifestazioni svoltesi sul territorio nazionale. Ma anche in altre località non è stata rispettata puntualmente la data prevista delle celebrazioni. Osservazioni, quindi, certamente superabili.
A mio modestissimo avviso, reputo, quindi, “formalmente” corretta la decisione adottata dal Consiglio Comunale tout-court ed in particolare dal suo Presidente – Dott. Giancarlo Tiani – di esercitare la facoltà prevista dal Regolamento Comunale in materia di adunanza aperta dal carattere straordinario in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il Regolamento comunale lo prevede e la forma (ad substantiam) è stata rispettata……In claris non fit interpretatio!
Nel chiudere, mi corre l’obbligo di invocare a mia discolpa la benevole indulgenza dell’amico Giancarlo per aver trattato materia di competenza istituzionale - ma si sa, “de minimis non curat praetor” !!!!! - e per l’utilizzo in chiusura di un tono confidenziale, non formale. Ma l’amicizia, quella vera, e di cui mi onoro fin dalla nascita, ha sempre carattere sostanziale e, per quanto mi riguarda, è certamente prevalente sulla forma.

 Roberto Papini
 

   
   


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