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Replica articoli circa Schillacium Spa pubblicati in data 12 e 13 maggio 2010

Corre l’obbligo di intervenire nella pretestuosa polemica innescata ai danni della Schillacium Spa da due estemporanei  articoli pubblicati dalla stampa locale a ridosso di due consecutive sedute del Consiglio Comunale di Soverato. Polemica del tutto infondata, poiché riguardante fatti estranei all’attuale Cda della Società mista; polemica mistificante, poiché propalata nella totale ignoranza della reale situazione giuridica in cui versano i rapporti tra Schillacium Spa e Comune di Soverato.
Procedendo con ordine, occorre specificare come le inchieste giudiziarie genericamente richiamate dalle note stampa riguardino persone ed organi sociali appartenenti a passate gestioni societarie, e come tali inchieste siano state e siano tutt’ora di pubblico dominio, poiché scandite da informazioni di garanzia ed avvisi di conclusione indagini inviati a tutti i soggetti interessati. Verrebbe da chiedersi quale sia la motivazione sottesa alla creazione mediatica di uno “scoop che non c’è”, proprio in coincidenza di un consiglio comunale dedicato alla trattazione di aspetti strategici legati alla gestione dei rifiuti urbani.
E qui sorge la necessità di chiarire il secondo punto oggetto di puntuale disinformazione, ovvero quale sia la reale natura giuridica dei rapporti tra Comune di Soverato e Schillacium Spa, al fine di smontare sul nascere ogni tentativo di strumentalizzazione dei fatti. Ad oggi, l’originario contratto stipulato tra i due enti in data 17.06.2002 risulta formalmente prorogato sino alla data del 16.06.2012 per effetto della clausola di cui alla pag. 34 del “Progetto Tecnico - Economico”, parte integrante del predetto accordo contrattuale, che prevede, a proposito del contratto medesimo, “… la durata in anni 5 rinnovabili … previa richiesta della Schillacium Spa.”. Quasi superfluo sottolineare che tale richiesta è stata formalmente inoltrata al Comune di Soverato dalla Schillacium Spa in data 11.06.2007.
Riteniamo tale argomentazione decisiva ai fini che qui importano. Del resto, se così non fosse, occorrerebbe porsi un grave quesito circa la legittimità dell’azione amministrativa comunale fino ad oggi dispiegatasi nei confronti della Schillacium Spa e della gestione del servizio di nettezza urbana soveratese.
Azione amministrativa che, al contrario, è stata ed è legittimamente vincolata nel suo esplicarsi dall’intervenuto rinnovo contrattuale. Si aggiunga a ciò che, a norma dello Statuto e dell’Atto costitutivo della Schillacium Spa, i soci pubblici (ovvero gli enti comunali del comprensorio) si sono obbligati al conferimento diretto dei pubblici servizi municipali. 
Non  a caso, alla luce di quanto appena richiamato, la Schillacium Spa ha appreso solo dalla stampa le notizie circa punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Soverato riguardanti approvazione di “capitolati d’appalto” concernenti il servizio di nettezza urbana, che possiamo interpretare unicamente come attività di predisposizione degli atti propedeutici di un’ipotetico nuovo affidamento da espletarsi nell’anno 2012.
Ancora una volta superfluo sottolineare come ogni diversa interpretazione dei fatti sopra esposti, oltre a concretizzare evidenti fattispecie di danno erariale all’Ente comunale, condurrebbe all’immediato avvio, da parte della Schillacium Spa, di formali azioni in ogni sede giudiziaria idonea alla tutela degli interessi della Società e dei singoli Soci pubblici e privati.
Ancora, per completezza di informazione, è necessario evidenziare come i recenti interventi normativi di cui alla legge 166/2009, prevedano espressamente all’art. 15, intitolato “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avvenga in via ordinaria: 1) mediante gara ad evidenza pubblica; 2) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. I requisiti richiesti dalla legge sono,naturalmente, tutti posseduti dalla Schillacium Spa.
Infine, si rileva come nessuna autorizzazione dell’Antitrust sia prevista per la fattispecie in esame, essendo tale incombente previsto esclusivamente per le società “in house”, a capitale interamente pubblico, come previsto dalla richiamata legge n° 166/2009, art. 15, commi 3 e 4.
Concludiamo questa nota significando la nostra perplessità per la violenza e, per altri versi, per l’inconsistenza delle critiche avanzate in questi giorni rispetto a rapporti tra la Schillacium Spa e Comune di Soverato, ricordando che la Schillacium Spa rappresenta una delle poche attività imprenditoriali in essere nel comprensorio, seconda per numero di occupati solo all’Azienda Sanitaria Provinciale, ed è stata protagonista negli ultimi 4 anni di una straordinaria, quanto misconosciuta, opera di risanamento e rilancio aziendale.
Ringraziando per lo spazio concesso a questa doverosa replica, auspichiamo per il futuro la possibilità di fornire direttamente agli organi di stampa interessati ogni notizia utile alla fedele rappresentazione delle attività della nostra Società.

Soverato, 13 maggio 2010
L’Amministratore Delegato
Luciano Costanzo

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