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"Le patologie oncologiche, con compromissione funzionale secondaria
di organi od apparati, sono esenti da accertamento di controllo o di
revisione sulla permanenza dello stato invalidante"
Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, G.L. Dott.ssa Barbara
Fatale, con sentenza datata 18 febbario 2011.
Nel caso in questione, la ricorrente, affetta da patologia
oncologica con compromissione secondaria dell'organo epatico, era
stata chiamata dalla Commissione Medica alla visita di revisione.
Rivoltasi al Gudice del Lavoro, contestava il verbale della
Commissione Medica nella parte relativa alla necessità della
revisione del suo stato invalidante, in quanto contrastante con le
disposizioni di cui al DL n. 4/06 ed al relativo decreto di
attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto le ragioni della ricorrente,
affermando che "la patologia oncologica da cui è affetta la
ricorrente rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 6, comma 3,
legge 9 marzo 2006, n. 80, è esente da accertamento di controllo e
di revisione".
In particolare il Tribunale ha così motivato la sua decisione: "
l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale,
nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o
patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti
da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento
dell'indennità' di accompagnamento o di comunicazione, sono
esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della
permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri
per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle
quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e
l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli
interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie
locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la
minorazione.
Il D.M. - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007
"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante",
individua le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli
accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità,
approvando il relativo elenco.
L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate 12 voci
relative a condizioni patologiche che determinano una grave
compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle
attivita' e della partecipazione alla vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata,
idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di
valutazioni standardizzate e validati dalla comunità scientifica
internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli
interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non
piu' reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco
sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa
la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione
sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento
che si sono espresse in favore dell'indennita' di accompagnamento o
di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti
acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta
salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la
documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo
scopo.
La voce di cui al n. 7 dell'elenco, indica come esente da visita di
controllo o di revisione, la patologia oncologica con compromissione
funzionale secondaria di organi o apparati, con i contenuti della
relativa documentazione sanitaria."
In questi casi, quindi, la persona affetta da questo tipo di
patologia, o da altra patologia di cui all'elenco, è esente da a
visita di controllo o di revisione della permanenza dello stato
invalidante.
Il Tribunale di Catanzaro ha così dato applicazione ad un importante
principio affermato dal legislatore, esonerando le persone affette
da gravi patologie dall'ulteriore e gravoso onere della visita di
controllo o di revisione davanti alle Commissioni Mediche, essendo
sufficiente la relativa documentazione medica già in atti o da
richiedere all'interessato.
Avv. Pasquale Gallelli
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