SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese
Per vedere i Vostri Articoli o Commenti pubblicati in questa pagina: info@soveratoweb.it


Soverato Web - Pagina Libera

SPECIALI PAGINA LIBERA
ELETTROSMOG - POLITICA - ISTITUZIONI - ANNUNCI - EROSIONE COSTIERA -
PAGINA LIBERA 2

Riceviamo e Pubblichiamo i Vostri Articoli!!!


Le patologie oncologiche sono esenti da accertamento di controllo

   


"Le patologie oncologiche, con compromissione funzionale secondaria di organi od apparati, sono esenti da accertamento di controllo o di revisione sulla permanenza dello stato invalidante"
Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, G.L. Dott.ssa Barbara Fatale, con sentenza datata 18 febbario 2011.

Nel caso in questione, la ricorrente, affetta da patologia oncologica con compromissione secondaria dell'organo epatico, era stata chiamata dalla Commissione Medica alla visita di revisione.
Rivoltasi al Gudice del Lavoro, contestava il verbale della Commissione Medica nella parte relativa alla necessità della revisione del suo stato invalidante, in quanto contrastante con le disposizioni di cui al DL  n. 4/06 ed al relativo decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto le ragioni della ricorrente,  affermando che "la patologia oncologica da cui è affetta la ricorrente rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 9 marzo 2006, n. 80, è esente da accertamento di controllo e di revisione".
In particolare il Tribunale ha così motivato la sua decisione: " l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.
Il D.M. - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante", individua le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità, approvando  il relativo elenco.
L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attivita' e della partecipazione alla vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata  la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzate e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non piu' reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.
La voce di cui al n. 7 dell'elenco, indica come esente da  visita di controllo o di revisione, la patologia oncologica con compromissione funzionale  secondaria di organi o apparati, con i contenuti della relativa documentazione sanitaria."
In questi casi, quindi, la persona affetta da questo tipo di patologia, o da altra patologia di cui all'elenco, è esente da a visita di controllo o di revisione della permanenza dello stato invalidante.
Il Tribunale di Catanzaro ha così dato applicazione ad un importante principio affermato dal legislatore, esonerando le persone affette da gravi patologie dall'ulteriore e gravoso onere della visita di controllo o di revisione davanti alle Commissioni Mediche, essendo sufficiente la relativa documentazione medica già in atti o da richiedere all'interessato.

Avv. Pasquale Gallelli
 

   
   


Condividi su Facebook


 


Soverato Web non è responsabile del contenuto degli Articoli Pubblicati
Per vedere i Vostri Articoli pubblicati in questa pagina: info@soveratoweb.it


Soverato Web.Com
SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese